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Liti fiscali: chi più rottama, più guadagna

Grazie alla legge n. 96 del 21.06.2017, i contribuenti che hanno cause pendenti con l’Agenzia delle entrate o con un Ente territoriale possono pagare in tre rate le sole imposte al netto di interessi di mora e altre spese 

 

Rottamo o non rottamo? Questo è il quesito da porsi in questa calda estate e sino al 30 settembre prossimo, data ultima per poter aderire alla rottamazione delle liti fiscali. Vediamo di cosa si tratta: a seguito della chiusura della rottamazione dei ruoli, scaduta il 21 aprile scorso, il Parlamento ha previsto, con la conversione in Legge (n. 96 del 21 giugno 2017), la possibilità per i contribuenti che hanno una causa tributaria pendente con l’Agenzia delle entrate o con un Ente territoriale, (che abbia previsto l’applicazione della rottamazione) in qualsiasi grado di giudizio (Commissione tributaria provinciale, regionale o Cassazione) di definire le predette cause, pagando solo alcuni importi. 

Rientrano in tale “condono fiscale” non solo i giudizi tributari già pendenti, ma anche tutti i ricorsi tributari notificati all’Agenzia delle entrate (o all’Ente territoriale), entro il 24 aprile 2017. Con la conversione in legge è stato previsto, quindi, che anche gli Enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) possano, entro il prossimo 31 agosto, prevedere l’adozione della definizione agevolata per i giudizi tributari riguardanti i propri tributi (Imu, Tarsu, Tari, Tasi, Ici, Tosap etc). In caso di adesione alla rottamazione delle liti fiscali pendenti, dall’atto impugnato verranno scorporate tutte le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora; si pagheranno, quindi, le sole imposte (ad esempio Iva, Irpef, Imu) e gli interessi calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto impugnato (e non quelli maturati successivamente). Nei casi di liti fiscali riguardanti, esclusivamente, gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi (non quindi le imposte), per il perfezionamento della definizione agevolata è previsto il pagamento del 40% degli importi oggetto di contestazione.

Il modello per la rottamazione delle liti fiscali, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it, può essere presentato dal “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio” o “da chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione”. Termine ultimo per l’inoltro della domanda è il prossimo 30 settembre, ed è previsto il pagamento del dovuto in un massimo di tre rate, con queste scadenze:

1) la prima rata, di importo pari al 40% del dovuto, dev’essere pagata entro il 30 settembre (tenuto conto che il 30 settembre cade di sabato, il termine per il pagamento slitta al 2 ottobre);

2) la seconda rata, pari all’ulteriore 40%, entro il 30 novembre;

3) la terza ed ultima rata, di importo pari al residuo 20% del totale dovuto, entro il 30 giugno 2018.

Alla luce, quindi, dei potenziali vantaggi e “sconti” che possono derivare dalla suddetta rottamazione delle liti fiscali si consiglia di valutare attentamente, caso per caso, l’opportunità di aderire o meno.

 

Con la Regione Puglia si rottama anche il bollo auto (dal 2005 al 2016)

 

2017 anno delle rottamazioni. In effetti, accanto a quella dei ruoli dello scorso 21 aprile e a quella delle liti fiscali pendenti, è in vigore un’ulteriore rottamazione, ovvero quella prevista dalla Regione Puglia con la Legge n. 40/2016. Il contribuente a cui è stata notificata una cartella di pagamento riguardante i ruoli affidati all’Agente della Riscossione dal 2005 al 2016 per il recupero della tassa automobilistica, può avvalersi della definizione agevolata pagando l’importo relativo alla tassa, senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le spese di notifica. 

Il procedimento è simile a quello previsto per la rottamazione dei ruoli e si instaura con un’apposita dichiarazione (scaricabile dal sito della Regione Puglia: www.tributi.regione.puglia.it) da presentare entro il 30 settembre presso gli sportelli della Regione Puglia-Sezione Finanze o tramite pec. A seguito della presentazione della domanda, la Sezione Finanze della Regione, entro il 30 novembre, comunicherà al contribuente l’esito, nonché, l’importo rideterminato che andrà versato con un’unica rata entro e non oltre il 31 dicembre.  

 

Dario Marsella

Avvocato tributarista in Maglie

Info: dmarsella@legal-one.it