Cerca
Costruire abitazioni su terreni agricoli

Costruire abitazioni su terreni agricoli, a volte è possibile

Un cittadino vince il ricorso contro il Comune di Racale: sentenza “storica” del Tar Lecce.

Costruire immobili per uso abitativo su terreni agricoli? È possibile. Con una sentenza dello scorso 18 gennaio il Tar di Lecce ha sciolto i dubbi accogliendo il ricorso che un cittadino aveva presentato contro il Comune di Racale che gli aveva negato il permesso di costruire. La Prima Sezione del Tar Lecce ha pertanto accolto il ricorso di un privato, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, a seguito di un diniego di permesso di costruire da parte del Comune di Racale. In particolare l’ente, così come molti altri comuni pugliesi, aveva bloccato, di fatto, ogni intervento in area agricola ritenendo che, a seguito dell’introduzione dell’articolo2 della Legge Regionale n. 39/2021, in zona agricola potessero essere autorizzati esclusivamente interventi edilizi necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola e, inoltre, nel solo caso in cui il richiedente avesse la qualifica di imprenditore agricolo. Il Tar di Lecce però, aderendo alle tesi degli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha accolto il ricorso del cittadino. Pertanto, a differenza di quanto sostenuto finora da molti comuni pugliesi, la norma regionale consente tuttora la possibilità di realizzare interventi in zona agricola non “necessari alla conduzione del fondo e all’esercizio dell’attività agricola”. “La pronuncia – spiegano i due legali salentini – è di particolare interesse poiché chiarisce, per la prima volta, che la legge regionale n. 39/2021 ha soltanto ampliato la possibilità di intervento in area agricola e, quindi, non esclude la possibilità di realizzare interventi da parte dei privati non imprenditori agricoli; pertanto, nel rispetto delle norme imposte dallo strumento di pianificazione urbanistica, potranno ripartire le costruzioni degli immobili ad uso abitativo in area agricola”.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *