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Sospensione pagamento mutui: dal 1° febbraio è possibile

Dall’inizio di questa settimana è diventato operativo l’accordo sottoscritto dall’Abi e dalle 13 associazioni di consumatori che consente una moratoria sui prestiti bancari con rimborso a lungo termine

 

È partita dallo scorso 1° febbraio e, secondo i calcoli diffusi dall’Abi, dovrebbe coinvolgere fino a 130mila famiglie-soggetti. Argomento principe della settimana sul fronte economia è la moratoria sui mutui, nuovissimo istituto nato dall’accordo fra tredici associazioni di consumatori ed il mondo bancario che permetterà agli utenti-clienti intestatari di prestiti con rimborso a lungo termine di sospendere il pagamento delle rate per un periodo convenzionale di 12 mesi. La contingenza ha una doppia valenza: da una parte rende meno asfittico il “fine mese” per tantissime famiglie sempre più alle prese con il caro-vita ed una crisi galoppante e, dall’altra, proprio in funzione della crisi, annulla ogni baldanzosa dichiarazione di chi con ostinazione (soprattutto dal mondo politico) cerca di sottolineare come proprio la crisi sia già alle spalle degli italiani, o giù di lì.
Più che una “novità”, nel settore del credito l’iniziativa rappresenta una svolta epocale, al punto che la stessa Abi e le associazioni dei consumatori che hanno sottoscritto l’accordo prevedono di monitorare l’andamento del nuovo istituto con cadenza almeno semestrale. L’analisi servirà per ottenere un quadro della situazione quanto più aggiornato possibile, in modo da rendere la stessa iniziativa efficiente e funzionale anche rispetto ad altre simili operazioni di agevolazione introdotte negli ultimi tempi al servizio dei consumatori. Non ultima quella relativa al “tetto al 4%” immessa con il pacchetto del decreto anticrisi del marzo scorso per “mitigare” la variabilità dei tassi di interesse.
Nel lungo elenco delle tipologie dei mutui rientranti nell’accordo, figurano quelli cartolarizzati (ovvero quelli trasformati in titoli collocabili sul mercato in quanto ceduti da un istituto di credito ad una società specializzata), quelli ceduti a garanzia dell’emissione delle obbligazioni bancarie, i mutui rinegoziati nell’ambito dell’accordo dello scorso anno, quelli che già sono stati oggetto di portabilità ed i finanziamenti accollati a seguito di frazionamento. Non è però possibile richiedere la sospensione del pagamento delle rate per quei mutui che al momento della presentazione della domanda da parte del richiedente registrino un ritardo nei pagamenti superiore ai sei mesi consecutivi.
Fare domanda di moratoria è un operazione semplice e diretta. Sul sito dell’Abi (www.abi.it) oltre alle lista delle banche aderenti sarà pubblicato il facsimile del modulo di richiesta di sospensione, comunque disponibile e distribuito in forma cartacea presso le filiali delle stesse banche. Quanto ai tempi di comunicazione da parte della banca ad ogni istanza presentata, l’accordo Abi-Consumatori prevede un tempo massimo di 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta per l’attivazione della sospensione, lasso di tempo che si riduce a 15 giorni lavorativi nel caso in cui la banca alla domanda del cliente dovrà invece comunicare il diniego. Accedere alla sospensione non comporta spese di istruttoria o per commissioni, ma nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti. Rimborsabili a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.

 

Daniele Greco