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Stalking: a sostegno delle vittime

Contro lo stalking si procede d’ufficio solo se il reato è commesso nei confronti di minori o di persone disabili; negli altri casi invece il delitto viene punito solo se la vittima sporge querela. Prima della denuncia, la persona offesa può però chiedere un provvedimento di “ammonimento” da parte del questore, il quale invita il molestatore a tenere una condotta conforme alla legge. Se lo stalker invece continua nei suoi atteggiamenti molesti e minacciosi, si procedere d’ufficio e la pena viene aumentata.
A sostegno delle vittime dello stalking, per una prima assistenza è attivo 24 ore su 24 il numero gratuito antiviolenza 1522, istituito dal dipartimento per le Pari Opportunità per avviare i primi contatti con i centri antiviolenza presenzi nella zona di residenza del molestato e per mettere in collegamento diretto le vittime con le questure, offrendo anche un supporto psicologico e giuridico. Dal marzo scorso inoltre è operativo, presso il Dipartimento per le Pari Opportunità il Nucleo Carabinieri – Sezione Atti Persecutori, composto da criminologi, psicologi, sociologi, biologi e informatici, in sinergia per monitorare il fenomeno ed individuare i profili psicosociali dei molestatori.