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No ai licenziamenti per scarso rendimento. Storica sentenza del Tribunale di Taranto

La Fisac di Lecce contesta i provvedimenti disciplinari, anche il giudice li ritiene illegittimi. “Sentenza che dà ai lavoratori dignità professionale e garantisce trasparenza ai clienti”

Una sentenza di rilevante interesse quella con la quale il Tribunale di Taranto ha annullato i provvedimenti disciplinari irrogati da Generali ad un suo dipendente, licenziato per “scarso rendimento”. Il giudice ha emesso il provvedimento entrando nel merito e stabilendo un principio a salvaguardia della dignità professionale e del benessere dei lavoratori: “Il mancato raggiungimento di un risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento. La condotta del lavoratore va valutata complessivamente e per un apprezzabile periodo di tempo” e prendendo come criterio fondamentale la “fattiva collaborazione” del dipendente per l’acquisizione degli affari.

A diffondere la notizia di questa sentenza è stata la Cgil Lecce, che con una propria nota sottolinea l’impegno della Fisac Cgil Lecce e del suo Dipartimento giuridico, che insieme hanno reso possibile un pronunciamento “che farà giurisprudenza e che è destinato a pesare sulla mole di provvedimenti disciplinari che la compagnia di assicurazioni ha comminato al personale. Sanzioni che hanno spesso comportato l’abbandono volontario del posto di lavoro o il licenziamento”.

“La sentenza è un passo fondamentale per affermare il diritto di lavoratrici e lavoratori a vivere il proprio lavoro con la giusta serenità ed in un contesto di benessere -spiegano Maurizio Miggiano, segretario generale della Fisac Cgil Lecce, e Paola Boccardo, responsabile del Dipartimento Giuridico Fisac Lecce-. Le pressioni commerciali delle compagnie assicurative, ma anche di altre aziende di svariati settori, mettono a dura prova la tenuta psicofisica dei dipendenti, sempre più spinti ad ottenere risultati, a volte mettendo a rischio anche la tutela del cliente e il principio della trasparenza, pur di non incorrere in sanzioni disciplinari”.

I due sindacalisti, con queste parole, prendono in considerazione le direttive e i regolamenti a garanzia del cliente, verso i quali gli operatori devono avere un comportamento equo, onesto, professionale, corretto e trasparente. In Generali, però, spiega il sindacato, gli obiettivi di produzione vengono stabiliti dall’azienda in modo discrezionale, in assenza di una negoziazione con i sindacati, e con un sistema sanzionatorio pressante: “Riteniamo che un’organizzazione di questo tipo -spiegano ancora i due sindacalisti- abbia poco a che fare con le reali esigenze della clientela e con il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, costretti in molti casi a rinunciare al lavoro pur di non subire pressioni e mortificazioni della loro professionalità”.

Fino alla sentenza del Tribunale di Taranto, la Fisac Cgil Lecce aveva ottenuto giustizia presso gli Ispettorati territoriali del lavoro per un vizio di forma. L’Itl ha infatti accolto le tesi dei lavoratori, perché Generali non aveva affisso in un luogo visibile a tutti il Codice disciplinare (in base all’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori). Un principio ribadito dalla recente sentenza, che ha costretto Generali ad adeguarsi e ad affiggere il suo Codice, che però prevede ancora tra le condotte sanzionabili anche lo scarso rendimento. Ed è stato questo ultimo aspetto a convincere la Fisac Lecce a insistere nella sua azione legale: “Il Codice disciplinare deve essere in ogni sua parte coerente con il contratto collettivo nazionale -hanno concluso i due sindacalisti- così come stabilito dallo Statuto dei Lavoratori. Se la contrattazione stabilisce che il dovere del dipendente è adoperarsi per l’acquisizione degli affari, non può esistere un Codice disciplinare contrario al principio della fattiva collaborazione”.

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