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Multa con photored? Se non è segnalato è da annullare

Una recente sentenza del giudice di Pace ha stabilito che, in assenza di pattuglia della Polizia Municipale, non sono valide le sanzioni rilevate dagli apparecchi sui viali della città 

 

L’italiano medio che è in ognuno di noi in genere non ama le regole e si inalbera quando si entra in quella dimensione tutta singolare dell’automobile, della strada e del rispetto del codice stradale. È proprio di questi giorni una succosa notizia da far leccare le dita agli automobilisti nostrani. Non parliamo delle telecamere del “Grande Fratello”, ma degli apparecchi Traffiphot III-Sr omologati dal Ministero dei Trasporti il 24 dicembre 2004. Gli infernali aggeggi, terrore degli automobilisti indisciplinati, sono in tutto cinque e sono posizionati su viale Foscolo, all’incrocio con via Argento e poi con via Giammatteo; su viale Rossini all’altezza di via Merine; su viale Grassi, incrocio con via Lequile e su viale Giovanni Paolo II. 

Se questi Photored non sono opportunamente segnalati (e su quelle strade non lo sono) la multa è da annullare: lo ha stabilito il giudice di Pace Giuseppe Paparella in una recente sentenza. Aggiungiamo in più che ogni multa ammonta a 150 euro e che i soldi incassati aiutano enormemente le casse esauste del Comune di Lecce. “L’altro punto rilevante che il giudice ha rilevato -continua l’avvocato Zacheo, difensore di un cittadino che aveva sollevato giuridicamente la questione del photored non segnalato- è che l’utilizzo di queste apparecchiature rende necessaria la contestazione immediata dell’infrazione”. 

In sostanza non è possibile affidare alla sola macchina il controllo delle infrazioni al Codice della Strada, ma deve esserci anche una pattuglia della Polizia Municipale. “L’assenza non occasionale -scrive il giudice nella sentenza- non appare consona all’utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del Codice della strada, poiché tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l’assenza di agenti sul posto”.  

 

(F.A.G.)