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Diossina problema regionale

Dell’emergenza sanitaria si sarebbe dovuta occupare la Regione Puglia vista l’estensione sovra comunale della criticità: così ha stabilito il Tar che dà ragione al Comune di Maglie

 

È arrivata nei giorni scorsi la sentenza del Tar sulla istanza promossa dal comune di Maglie nei confronti della Regione Puglia. L’emergenza diossina riguardante il territorio dell’hinterland magliese, proprio per la sue estensione sovra comunale, doveva essere monitorata e indirizzata dagli organi regionali. I giudici del Tar hanno deciso che “non possono sussistere dubbi in ordine alla legittimazione del Comune di Maglie a richiedere un provvedimento espresso dell’amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’Arpa Puglia ed interessante più comuni. Del resto, l’obbligo di provvedere non è stato certo escluso dal fatto che la fonte dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata dall’ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009 del sindaco di Maglie, Antonio Fitto (che aveva disposto l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento). Una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede, infatti, una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le amministrazioni comunali interessate”.
Sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che il Comune di Maglie abbia consentito, con l’ordinanza la ripresa dell’attività della Copersalento, anche sulla base di una serie di valutazioni di ‘cessato allarme sanitario’ da parte dell’Arpa e dell’Asl. “In definitiva la Regione Puglia dovrà pronunciarsi sulla nota del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro il termine di trenta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La nomina del Commissario ad acta già richiesta dall’Amministrazione comunale di Maglie è rinviata ad un momento successivo alla scadenza del termine”.