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Dal febbraio scorso in Italia lo stalking è un reato penale

Il termine “stalking” è di origine anglosassone ed è la traduzione del verbo di origine anglosassone “to stalk”, letteralmente “fare la posta”, “appostarsi”. Nel vocabolario della lingua italiana, o meglio più propriamente nel Codice penale, lo “stalking” è entrato a far parte ufficialmente dal 23 febbraio 2009, quando il Governo ha approvato il decreto legge numero 11, poi convertito dal Parlamento in legge del 23 aprile del 2009 (la numero 39). Sono questi i due ordinamenti che hanno introdotto con l’articolo 612-bis del codice penale il reato che fa riferimento a quelle condotte e comportamenti persecutori e di interferenza nella vita privata di una persona, inquadrato principalmente fra i delitti contro la libertà morale.
Questo il testo dell’articolo 612-bis: “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque molesta o minaccia taluno con atti reiterati e idonei a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”. La pena poi aumenta se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa; ed è inoltre aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di un soggetto diversamente abile, di una donna in stato di gravidanza, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.