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Come funziona la moratoria

La sospensione del mutuo si applica per tutti i prestiti, anche quelli in fase di preammortamento, che però abbiano un importo nominale non superiore a 150mila euro e purché accesi per operazioni di acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobile adibito ad abitazione principale, indipendentemente se il contratto prevede la corresponsione di un interesse a tasso fisso, variabile o misto. La moratoria sarà concessa esclusivamente agli intestatari dei mutui (se il prestito è cointestato vi potranno fare richiesta tutti i soggetti interessati) o i loro eredi maggiorenni d’età, che abbiano un reddito imponibile annuo fino a 40mila euro al verificarsi nel corso degli ultimi due anni (quindi dal 1° gennaio del 2009 al 31 dicembre del 2010) di una contingenza negativa quale morte, perdita dell’occupazione, insorgenza di condizioni di non autosufficienza o l’ingresso in cassa integrazione. La moratoria, stabilisce l’accordo, potrà essere richiesta anche dagli intestatari di mutuo che siano in ritardo nei pagamenti per un periodo fino a 180 giorni consecutivi. 

L’elenco delle banche aderenti all’accordo è pubblicata sul sito dell’Abi all’indirizzo www.abi.it.