Con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), il Parlamento ha previsto, tra le diverse misure fiscali e tributarie, oltre alla cosiddetta “tregua fiscale” anche l’innalzamento del tetto del contante e un ampliamento della “flat tax”. Andiamo con ordine. Delle modalità operative della rottamazione quater delle cartelle esattoriali parleremo nel prossimo numero di questa rubrica, quando sarà già stato pubblicato il modulo della definizione agevolata; in questo numero, ci soffermeremo su alcune misure fiscali e tributarie contenute nella nuova Legge di Bilancio, che ritengo essere interessanti. Flat tax: Dal 1° gennaio 2023, viene esteso l’ambito applicativo della “Flat Tax” in favore di autonomi e partite iva, attraverso l’innalzamento della soglia massima di volume di affari da 65mila ad 85mila euro. Di conseguenza, a partire dal 2023 i contribuenti possessori di partita iva, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, per mantenere il regime forfettario non dovranno superare la soglia di 85mila euro di ricavi/compensi. Tetto al contante: Anche in questo caso, a partire dal primo gennaio 2023 è previsto l’innalzamento del tetto del contante da mille a 5mila euro. Di conseguenza, dal 2023 diviene possibile effettuare acquisti in contanti, sino alla somma di 4.999,99 euro. Sanatoria liti tributarie pendenti: Nel capitolo relativo alle misure tributarie in favore dei contribuenti, all’interno della Legge 197, è stata inserita anche la sanatoria delle liti tributarie pendenti dinanzi le Corte di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie) e la Corte di Cassazione. E’ necessario che il giudizio sia ancora pendente e che vi sia come parte resistente: l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. A seconda dello stato e grado del processo tributario, la controversia tributaria (il cui valore è rappresentato dalla sola imposta, senza sanzioni ed interessi), potrà essere definita pagando una determinata somma. Ad esempio, se il giudizio è pendente in primo grado, il contribuente per poter definire la controversia tributaria, in maniera agevolata, dovrà pagare il 90% del valore della controversia (imposta), senza sanzioni ed interessi. Se, invece, l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli risultano soccombenti in primo grado, il contribuente dovrà pagare il 40% del valore della controversia (imposta); le controversie, poi, poi possono essere definite con il solo pagamento del 15% in caso di soccombenza (di Agenzia Entrate o Dogane), in secondo grado. La definizione agevolata si perfeziona, inoltre, con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. È previsto, anche, il pagamento del dovuto in 20 rate trimestrali da versare rispettivamente entro: il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre ed il 31 marzo di ogni anno.
Dario Marsella
Avvocato tributarista
Presidente Commissione Tax law U.A.E.
Info: segreteriamarsella@gmail.com